Art. 11.

                        Obbligo di frequenza

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  svolgere  tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle  strutture  a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
    L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo,  la copertura
assicurativa  per  infortuni  e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
    Eventuali   differimenti   della  data  di  inizio  del  corso  o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
      a) che  siano  chiamati  a  soddisfare  gli  obblighi  di  leva
militare;
      b) che   si  trovino  nelle  condizioni  previste  dalla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
      c) che si assentino per malattia grave e prolungata.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti  obblighi  per  un  periodo superiore ai sessanta giorni, il
collegio   dei   docenti  propone,  con  propria  motivata  delibera,
trasmessa al rettore, l'esclusione del dottorando dal corso.
    A  tal  fine  il  coordinatore  del corso, entro sessanta giorni,
convoca d'ufficio il collegio dei docenti.
    Il  dottorando  escluso  dal corso e' obbligato a restituire, per
l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.