Art. 11. Obbligo di frequenza I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che siano chiamati a soddisfare gli obblighi di leva militare; b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; c) che si assentino per malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera, trasmessa al rettore, l'esclusione del dottorando dal corso. A tal fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni, convoca d'ufficio il collegio dei docenti. Il dottorando escluso dal corso e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.