Art. 2. Accesso ai corsi di dottorato Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso, allegando alla stessa i relativi documenti. Il collegio dei docenti, sulla base dei documenti prodotti, si pronuncia sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.