Art. 5. Prove di esame L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza di almeno una lingua straniera. Il calendario delle prove scritte, con l'indicazione di luogo, giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima delle date fissate per il loro espletamento. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'. Su proposta del collegio dei docenti, i candidati stranieri potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita' degli studi del Sannio. Nell'ambito della predetta convenzione verranno disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove.