Art. 5.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
    Il  calendario  delle  prove scritte, con l'indicazione di luogo,
giorno  e  ora,  sara'  reso  noto  ai  candidati,  a  mezzo  lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima
delle date fissate per il loro espletamento.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione,   a   mezzo   lettera   raccomandata   con  avviso  di
ricevimento,   almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    Per  sostenere  le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera  postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
    Su  proposta  del  collegio  dei  docenti,  i candidati stranieri
potranno  sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli studi del Sannio.
    Nell'ambito  della  predetta convenzione verranno disciplinate le
modalita' di svolgimento delle prove.