Art. 7.

                  Ammissione ai corsi di dottorato

    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria  di  merito  fino  alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo di essi.
    L'ammissione  e  la  frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa  di  studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi  di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.