Art. 7. Ammissione ai corsi di dottorato I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo di essi. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o straniere.