Art. 8.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale    di    merito    devono    presentare    o   far   pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
quindici  giorni,  che  decorre  dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
      1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      2)  due  fotografie  recenti  e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      3)  ricevuta  del  versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi,  di  cui  all'art. 10  del  presente  bando, da
effettuarsi   sul   conto  corrente  postale  n. 13858824,  intestato
all'Universita'  degli  studi  del  Sannio,  con  l'indicazione della
causale;
      4)  dichiarazione  sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403,  che  attesti  il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
        cittadinanza;
        diploma  di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
      5)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403:
        a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
        b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso di dottorato;
        c) di  impegnarsi,  qualora  intenda  intraprendere attivita'
esterne,  anche  occasionali  e  di  breve  durata,  a  darne  previa
comunicazione al coordinatore del corso.
    Nell'ipotesi   in   cui  le  predette  attivita'  diano  luogo  a
situazioni  di  incompatibilita'  rispetto alla partecipazione e alla
frequenza  al  corso,  e'  il  collegio dei docenti, su richiesta del
coordinatore, che ne autorizza o meno lo svolgimento.
    Coloro  che  intendano  fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
      di  non  avere  gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
      l'impegno  a  non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle  concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Coloro  che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti,  infine,  a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
    I  titolari  di  borsa  di  studio  sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3.
    I   cittadini   stranieri,  sono  tenuti,  infine,  a  presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che
attesti:
      a) il  possesso,  ad  eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      b) il  godimento  dei  dirittivi  civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza.
    Il  collegio  dei  docenti  si  riserva  di esaminare i cittadini
stranieri,   tramite   l'espletamento   di  apposito  colloquio,  per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  predetto  termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.
    I  posti  resisi  vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi  saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di  studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro  che  subentrano  il  contributo  per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.