Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
    A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla  situazione  economica  dei  candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    L'importo  lordo  annuale  della  borsa  di  studio  ammonta a L.
20.450.000 e la sua durata coincide con quella del corso.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere,  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
    Il   collegio  dei  docenti  autorizza  i  dottorandi  a  recarsi
all'estero  per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
    La  richiesta  di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero  deve  essere  trasmessa  al  rettore dal coordinatore del
corso.
    Il  coordinatore  e'  tenuto,  altresi',  a  rilasciare  apposita
dichiarazione  che  attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita'  del  dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
    I  dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e  di  soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, di
attivita'  formative  e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese  di  iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da   istituzioni   universitarie   e  di  ricerca  straniere,  previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore del corso e trasmessa al rettore.
    Chi  abbia  fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche  per  un  solo  anno,  non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.