Art. 9.
    Per  l'ammissione  ai  corsi  di  dottorato di ricerca in diritto
commerciale  e diritto internazionale dell'economia ogni commissione,
per  la  valutazione  di ciascun candidato, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Al  termine  delle  prove,  la  commissione  formula  un'apposita
graduatoria  sulla  base  della  somma dei voti conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  dei  vincitori  prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
    La  comunicazione  dell'esito  del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.