Art. 9. Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto commerciale e diritto internazionale dell'economia ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Al termine delle prove, la commissione formula un'apposita graduatoria sulla base della somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nelle singole prove. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale. La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.