Art. 10. Accertamenti preliminari alla costituzione del rapporto d'impiego I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che verra' ad essi comunicato, certificato medico, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medido deve essere rilasciato dalla A.S.L di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorre. L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. Nello stesso termine fissato dall'amministrazione, i candidati vincitori dovranno altresi' comprovare, producendo apposite certificazioni ovvero con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei seguenti requisiti di ammissione: eta', cittadinanza, godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali. L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Per accelerare il procedimento, l'interessato puo' altresi' trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. Il vincitore del concorso, sotto la sua responsabilita' deve altresi' dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della sanita'. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.