Art. 3-bis Modalita' di allegazione dei titoli I candidati devono allegare alla domanda tutti i titoli che intendono presentare per la valutazione, osservando le seguenti modalita': I titoli possono essere allegati alla domanda in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita auto dichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi all'originale. Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini italiani La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei titoli valutabili secondo lo schema fissato dal successivo art. 5 e ad eccezione delle pubblicazioni, e' comprovabile mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione che, per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito, e dovranno essere rese nel modo piu' dettagliato possibile, in modo contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla commissione di attribuire ad esse un punteggio. Resta inteso che invece le pubblicazioni saranno valutate, con conseguente attribuzione di punteggio, solo se allegate alla domanda di partecipazione in originale, in copia autenticata, oppure, esclusivamente per i cittadini italiani ed appartenenti all'Unione europea in fotocopia semplice alla quale allegare apposita dichiarazione sostitutiva di conformita' all'originale. Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui lo straniero e' cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Per consentire alla commissione di procedere ad una corretta e completa valutazione, e' necessario che le eventuali auto dichiarazioni siano rese nella maniera piu' completa possibile. Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.