Art. 3-bis


                 Modalita' di allegazione dei titoli

    I  candidati  devono  allegare  alla  domanda  tutti i titoli che
intendono  presentare  per  la  valutazione,  osservando  le seguenti
modalita':
    I  titoli  possono  essere allegati alla domanda in originale, in
copia  autenticata,  o  in fotocopia con unita auto dichiarazione, in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti
che i titoli presentati sono conformi all'originale.
Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini italiani
    La  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' non e' piu'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto,   ovvero   sia   presentata   unitamente   a  fotocopia  non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
    Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403,  il  possesso  dei titoli valutabili secondo lo schema
fissato  dal successivo art. 5 e ad eccezione delle pubblicazioni, e'
comprovabile  mediante  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione
che,  per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere
tutti  gli  elementi  e dati essenziali del certificato sostituito, e
dovranno  essere  rese  nel  modo piu' dettagliato possibile, in modo
contenere  tutte  le  informazioni  necessarie  per  consentire  alla
commissione di attribuire ad esse un punteggio.
    Resta  inteso  che  invece le pubblicazioni saranno valutate, con
conseguente  attribuzione di punteggio, solo se allegate alla domanda
di   partecipazione  in  originale,  in  copia  autenticata,  oppure,
esclusivamente  per  i  cittadini italiani ed appartenenti all'Unione
europea   in   fotocopia   semplice   alla  quale  allegare  apposita
dichiarazione sostitutiva di conformita' all'originale.
Dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini stranieri
    Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano presentate da
cittadini  della  Comunita' europea, si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
    I   cittadini   extracomunitari   residenti   in  Italia  possono
utilizzare  le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si   tratti   di   comprovare   stati,  fatti  e  qualita'  personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
    In tutti gli altri casi e' necessario produrre una certificazione
in originale rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato in cui
lo  straniero  e'  cittadino conforme alle disposizioni vigenti nello
Stato   stesso,   legalizzata  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane.
    Per  consentire  alla  commissione di procedere ad una corretta e
completa   valutazione,   e'   necessario   che   le  eventuali  auto
dichiarazioni siano rese nella maniera piu' completa possibile.
    Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si  fa  presente  altresi'  che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    Non  saranno  valutati  i titoli che dovessero pervenire a questa
amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.