Art. 5.

             Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati

    Gli  esami,  articolati  nella  valutazione  dei  titoli ed in un
colloquio,  verificheranno  il possesso di un'idonea qualificazione e
competenza,  anche  tramite  l'accertamento  delle  capacita' tecnico
professionali  del  candidato,  della  maturita'  di  pensiero, delle
conoscenze  culturali  e  delle attitudini teorico pratiche rilevanti
per  lo  svolgimento  delle  mansioni  attinenti  al  posto  messo  a
concorso:
      a) possesso  di  titolo  di  studio  universitario attinente al
posto  messo  a selezione ed adeguato alle funzioni da svolgere: fino
ad un massimo di punti 10;
      b) altri   titoli   di   studio,   formazione  professionale  o
aggiornamento  specifici  svolti  in  Italia o all'estero: fino ad un
massimo di punti 5;
      c) attivita'  didattica  svolta in Italia o all'estero: fino ad
un massimo di punti 10;
      d) pubblicazioni attinenti: fino ad un massimo di punti 5.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996
la  specificazione  dei  parametri  per  la  valutazione  dei titoli,
nell'ambito dei criteri generali sopra indicati, e la valutazione dei
titoli  stessi  dei  singoli  concorrenti si effettuera' prima che si
proceda al colloquio.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
nella valutazione dei titoli un punteggio almeno pari a 12 punti/30.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  del  colloquio  mediante  affissione all'albo del
settore  personale  docente  dell'Universita' degli studi di Bologna,
via  Petroni n. 33, mentre l'avviso per la presentazione al colloquio
sara'  dato  ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello
in  cui  essi  debbono  sostenerlo  mediante  raccomandata  a.r. Tale
termine   decorre   dalla   consegna  delle  raccomandate,  da  parte
dell'amministrazione,  al  servizio  postale.  L'amministrazione  non
assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque   imputabili   a   fatto   di   terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.
    Il   colloquio,   che   si  svolgera'  in  un'aula  adeguatamente
attrezzata,  aperta al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la
massima partecipazione, consistera' nella presentazione di una unita'
didattica  della  durata  di  20  minuti  su un argomento sorteggiato
almeno  ventiquattro  ore  prima;  durante  il colloquio il candidato
potra' utilizzare tutti i materiali didattici necessari e autorizzati
dalla  commissione;  nel  corso dello stesso colloquio la commissione
accertera' anche la conoscenza della lingua italiana.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
40 punti/70.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
predispone  l'elenco  dei  candidati esaminati, con l'indicazione del
voto da ciascuno riportato nel colloquio stesso.
    Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
    Il  punteggio  finale,  espresso  in  centesimi, sara' dato dalla
somma  del  punteggio  derivante dalla valutazione dei titoli e dalla
votazione conseguita nel colloquio.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi momento, con proprio
provvedimento  motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove  d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra'
comunicata all'interessato.
    Per  essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno
essere  muniti  di  uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
      1) cittadini italiani:
        a) fotografia  recente,  applicata  sul  prescritto foglio di
carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
        b) tessera  personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1967,  n. 851  e successive
modificazioni ed integrazioni;
        c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
      2) cittadini appartenenti alla Unione europea:
        a) passaporto;
        b) documento di identita' rilasciata dal Paese di origine;
      3) cittadini non appartenenti alla Unione europea:
        a) passaporto.