Art. 7. Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Costituiscono compiti e responsabilita' del collaboratore linguistico: svolgimento di esercitazioni in aula e laboratorio; svolgimento di moduli didattici gestiti secondo le indicazioni del consiglio didattico o di corso di studio; preparazione e/o elaborazione di materiale didattico in collaborazione con il personale docente; effettuazione di verifiche didattiche propedeutiche ai corsi o in itinere sull'apprendimento; collaborazione con il personale docente nel coordinamento delle esercitazioni con le lezioni ufficiali e nella scelta ed elaborazione dei testi per gli esami scritti; elaborazione e somministrazione dei test di entrata e finali e delle prove di accertamento linguistico. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento nei casi previsti dalla legge e dal "regolamento di mobilita'" di questo Ateneo (pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bologna n. 28 del 15 febbraio 1997), deve permanere presso questa amministrazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ferma restando comunque la facolta' dell'Ateneo di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra sede ove esigenze di servizio lo richiedano.