Art. 2.
    Ai  sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n.
717 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  14  aprile  2000),  consultabile  nella  sua  veste
originaria  ed  attuale  al seguente sito WEB: www.unibo.it/apers, le
pubblicazioni  che  il  candidato  ritenga  utile  presentare  per la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda ai
sensi  del  punto  d)  dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero consegnate a mano
previo  accordo  con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se  previsto,  indicato  nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della  facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i  suoi  lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni da quello
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto
citato.   E'   facolta'   del   candidato   trasmettere  copia  delle
pubblicazioni  anche  ai  componenti la commissione presso il proprio
Ateneo di appartenenza.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:
      l'universita'  che  ha  bandito  la  procedura, la facolta', la
sigla,  il  nome  del settore scientifico-disciplinare e la qualifica
per  la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito
concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento  o  Istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.