Art. 4.

                   Trattamento dei dati sensibili

    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e'  finalizzato unicamente alla gestione dell'attivita' concorsuale e
lo  stesso  avverra'  con  l'utilizzo  di procedure informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    I  candidati,  inoltre,  godono  dei  diritti, di cui all'art. 13
della  citata  legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati
che   li   riguardano  ed  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.