Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione   dei   titoli   prima   di   aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    Tutti  gli  attestati potranno essere prodotti anche in fotocopia
purche'  accompagnati  da  dichiarazione  con la quale si attesti che
trattasi  di  copie autentiche di originali, come da modello allegato
(allegato 3).
    I  lavori  e  le  pubblicazioni  dovranno essere in originale; se
prodotti in fotocopia dovranno essere accompagnati da una nota con la
quale  il  candidato  dichiari,  sotto la propria responsabilita', la
paternita'  dell'opera  ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968,
cosi'  come  modificato  dall'art.  3  della legge n. 127/1997, dalla
legge  191/1998  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
403/1998.
    Con  la suddetta documentazione, spedita per posta, dovra' essere
prodotta  anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di
identita'    del   sottoscrittore,   rilasciato   da   una   pubblica
amministrazione;  in  caso  contrario  la  documentazione  non potra'
essere valutata.
    Per  le  pubblicazioni  e  i  lavori redatti in collaborazione e'
necessario  che  siano indicate sul frontespizio le parti da riferire
esclusivamente al candidato.
    Le  pubblicazioni e lavori in lingua straniera vanno accompagnate
da  traduzione  in  lingua  italiana  o  almeno  da  una  sintesi dei
contenuti in lingua italiana.
    I  candidati non potranno far riferimento a titoli, pubblicazioni
e   documenti   gia'   presentati  in  occasione  di  altri  concorsi
all'Istituto  o presso altre amministrazioni. Pertanto la commissione
esaminatrice valutera' esclusivamente i titoli allegati alla domanda.
    Eventuali  informazioni  potranno  essere chieste al dipartimento
delle  statistiche  sociali,  Direzione  centrale  per le indagini su
condizioni e qualita' della vita, tel. 06/59524578.