Art. 6. Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. Tutti gli attestati potranno essere prodotti anche in fotocopia purche' accompagnati da dichiarazione con la quale si attesti che trattasi di copie autentiche di originali, come da modello allegato (allegato 3). I lavori e le pubblicazioni dovranno essere in originale; se prodotti in fotocopia dovranno essere accompagnati da una nota con la quale il candidato dichiari, sotto la propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge n. 127/1997, dalla legge 191/1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Con la suddetta documentazione, spedita per posta, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra' essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione e' necessario che siano indicate sul frontespizio le parti da riferire esclusivamente al candidato. Le pubblicazioni e lavori in lingua straniera vanno accompagnate da traduzione in lingua italiana o almeno da una sintesi dei contenuti in lingua italiana. I candidati non potranno far riferimento a titoli, pubblicazioni e documenti gia' presentati in occasione di altri concorsi all'Istituto o presso altre amministrazioni. Pertanto la commissione esaminatrice valutera' esclusivamente i titoli allegati alla domanda. Eventuali informazioni potranno essere chieste al dipartimento delle statistiche sociali, Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualita' della vita, tel. 06/59524578.