Art. 11. Nomina in prova ed assunzione in servizio 1. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso secondo le modalita' di cui al D.D.G. 30 novembre 2000, annotato presso l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000 con il n. 3635, sono nominati operatori in prova nell'ordine della graduatoria di merito risultante dall'esito dell'esame finale e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori del ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato con diritto al corrispondente trattamento economico. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova viene prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. 2. Ai vincitori del concorso nominati in prova e' assegnato un termine per assumere servizio presso l'ufficio cui vengono assegnati. 3. Coloro che si trovano alle armi per servizio di leva devono far pervenire entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal Comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione. 4. Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in prova, non puo' aver luogo la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia. 5. Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine prescritto dall'amministrazione, vengono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina in prova. 6. L'assunzione in servizio dei vincitori e', comunque, subordinata alla prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.