Art. 11.

              Nomina in prova ed assunzione in servizio

    1.  Gli  allievi  operatori  che superano gli esami di fine corso
secondo  le  modalita'  di  cui  al D.D.G. 30 novembre 2000, annotato
presso  l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000 con il n.
3635,  sono nominati operatori in prova nell'ordine della graduatoria
di  merito  risultante dall'esito dell'esame finale e, al superamento
del  periodo  di  prova,  sono  nominati  operatori  del  ruolo degli
operatori  e  dei  collaboratori  del Corpo forestale dello Stato con
diritto al corrispondente trattamento economico. Nel caso di giudizio
sfavorevole il periodo di prova viene prorogato di altri sei mesi, al
termine  dei  quali,  ove  il  giudizio sia ancora sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.
    2.  Ai  vincitori  del concorso nominati in prova e' assegnato un
termine per assumere servizio presso l'ufficio cui vengono assegnati.
    3.  Coloro  che  si trovano alle armi per servizio di leva devono
far  pervenire  entro  la  data  di  convocazione per l'assunzione in
servizio,  un  certificato,  rilasciato  dal  Comandante del corpo di
appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.
    4.  Nei  casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in prova, non
puo'  aver luogo la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima
cessa di avere ogni efficacia.
    5.  Coloro  che non assumono servizio, senza giustificato motivo,
entro  il termine prescritto dall'amministrazione, vengono dichiarati
decaduti dal diritto alla nomina in prova.
    6.   L'assunzione   in   servizio  dei  vincitori  e',  comunque,
subordinata  alla  prescritta  autorizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia.