Art. 9.

                         Corso di formazione

    1.  I  vincitori del concorso sono nominati allievi operatori del
Corpo  Forestale  dello  Stato  ed  ammessi a frequentare un corso di
formazione di complessivi sei mesi finalizzato allo svolgimento delle
mansioni  proprie  del  profilo  professionale  per  il  quale  hanno
concorso  con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti
disposizioni.
    2.  Le  modalita'  di  svolgimento  del  corso  in relazione alle
mansioni  previste e quelle degli esami finali sono state fissate con
il  D.D.G.  30  novembre 2000, annotato presso l'Ufficio centrale del
bilancio  il  1o  dicembre  2000  con  il  n.  3635,  pubblicato  nel
supplemento  al  bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato
del  6  dicembre  2000,  sul  sito Internet del Corpo Forestale dello
Stato  (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi) e sulla
rete Intranet.
    3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso, vengono
dichiarati decaduti dalla nomina.