Art. 10.
    Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari  a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1,
lettera   a)   della  legge  3  agosto  1998,  n. 315,  e  successive
modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  prevale  la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno  all'estero  nella  misura  del  50  per cento
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria.  Tali  periodi  non possono complessivamente superare la
meta'  della  durata  del  corso,  salvo  i  corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore a sei mesi e'
necessario  il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.