Art. 12. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984 n. 476, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.