Art. 12.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo'  essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984 n. 476, a
domanda,  fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario  per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.