Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova  orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione  non  inferiore a 42\60. La prova orale si intende superata
se  il  candidato ottiene una votazione di almeno 42\60. Alla fine di
ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    e'    affisso    nel    medesimo   giorno   nell'albo
dell'Universita'.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione
compila  la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.