Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso di dottorato. I candidati ammessi al corso
decadono  qualora  non  esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine   della  graduatoria.  In  caso  di  utile  collocamento  in
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.