Art. 9.
    I   candidati   ammessi,  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici,  a  decorrere  dal  giorno  successivo a quello del
ricevimento  della  comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti
documenti in carta legale:
      a)  una  fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c)   autocertificazione   del   diploma  di  scuola  secondaria
superiore  ovvero,  per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il
diploma   che  ha  consentito  la  loro  ammissione  all'universita',
debitamente  tradotto  e  legalizzato dalle competenti rappresentanze
italiane  secondo  le  norme  vigenti  in materia per l'ammissione di
studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
      d)  autocertificazione  del  diploma  di laurea con la relativa
votazione;
      e)   in   caso   di  eventuale  iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
      f)  dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      g)  i cittadini comunitari ed extra comunitari devono essere in
possesso,   fatta  eccezione  della  titolarita'  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      h)  i  dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui  al  successivo art. 10 devono inoltre produrre, previa richiesta
da  parte  dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul
reddito  personale  complessivo annuo. Potranno fruire della borsa di
studio solamente i dottorandi con reddito annuo personale complessivo
non superiore a 15 milioni di lire;