Art. 3.
    Sulla  base  delle  previsioni  dei  bandi i componenti designati
dalle  facolta' sono tenuti ad effettuare la prima convocazione della
commissione giudicatrice che si terra' comunque decorso il termine di
trenta giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a:
      1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      2.  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di valutazione dei
candidati.