Art. 3. Sulla base delle previsioni dei bandi i componenti designati dalle facolta' sono tenuti ad effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice che si terra' comunque decorso il termine di trenta giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a: 1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2. stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.