Art. 13. 1. Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso. 2. L'esame orale si intendera' superato se il concorrente avra' riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso. 3. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, sara' aumento di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente conseguite. Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro. 4. I concorrenti ai quali sara' applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spettera' ad essi in confronto di altri concorrenti. 5. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.