Art. 13.
    1. Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che
avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte
e non meno di centocinque nel complesso.
    2.  L'esame  orale si intendera' superato se il concorrente avra'
riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno
di centocinque punti nel complesso.
    3.  Il  voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti che avranno
conseguito  in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, sara'
aumento  di  due  punti  per ciascuna delle idoneita' precedentemente
conseguite.  Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle
prove  scritte  o  sul  voto  complessivo delle prove orali oppure in
parte sull'uno e in parte sull'altro.
    4.  I  concorrenti  ai  quali  sara'  applicato l'aumento stesso,
avranno   soltanto  fra  loro  il  diritto  di  precedenza  stabilito
nell'art.  26  del  regio  decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle
successive  sue  modificazioni. Tale diritto non spettera' ad essi in
confronto di altri concorrenti.
    5.  Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  avranno  conseguito
nell'insieme  delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.