Procedimento di nomina

                              Art. 14.
    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sara'
formata  la  graduatoria  generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
    2.  A parita' di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto
dal  precedente  comma  e  dal comma quarto dell'art. 13, l'ordine di
graduatoria  sara'  determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di
ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
    3.  Per  la  formazione  della graduatoria anzidetta sara' tenuto
conto,  infine,  dell'art.  11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di
ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.