Procedimento di nomina Art. 14. 1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sara' formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei. 2. A parita' di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 13, l'ordine di graduatoria sara' determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice. 3. Per la formazione della graduatoria anzidetta sara' tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.