Art. 16. 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato - a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei. 2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure della competente associazione nazionale. 3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'. 4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. 5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. 6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione nazionale. 7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio. 8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro. 9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato. 10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido per servizio. 11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro condizione. 12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. 13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. 14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia. 15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e' sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali. 16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti di cui al primo comma, numeri 1) e 2) dell'art. 15 e di cui al comma quattordici del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.