Art. 16.
    1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Direzione generale
degli  affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato -
a  pena  di  decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del
precedente  articolo,  i  documenti  prescritti  per  dimostrare  gli
eventuali  titoli  agli  effetti  della  formazione della graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
    2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica  e  valida documentazione o attestazione e, in particolare:
la  qualifica  di  mutilato  o  di  invalido di guerra o per fatto di
guerra  o  di  mutilato  ed  invalido civile per fatto di guerra deve
risultare  dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero
dal  modello  69,  rilasciato  dal  Ministero  del tesoro - Direzione
generale   delle   pensioni   di   guerra,  oppure  della  competente
associazione nazionale.
    3.  La  qualifica  di  mutilato  ed  invalido  per  servizio deve
risultare  dal  decreto  di concessione della pensione che indichi la
categoria  e  la  voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il
mod.  69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.
    4.  La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da
certificazione  del competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima  occupazione,  attestante il numero di iscrizione nel ruolo e
la  categoria  professionale,  ai  sensi  dell'art.  6  della legge 5
ottobre 1962, n. 1539.
    5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da  certificazione  dell'Associazione  nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
    6.  La  qualifica  di  orfano di caduto di guerra o caduto per la
lotta  di  liberazione  o  di  caduto civile per fatto di guerra deve
risultare  da  certificato  rilasciato  dalla competente Associazione
nazionale.
    7.  La  qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare
dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da
cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
    8.  La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da
certificazione  della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
    9.  La  qualifica  di  figlio  di mutilato o invalido di guerra o
della  lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile
per  fatto  di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla
Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra a nome del padre del
candidato.
    10.  La  qualifica  di  figli  di  mutilati  e degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione  da  cui dipende il genitore mutilato o invalido
per servizio.
    11.  La  qualifica  di  profugo  deve  essere dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  4 luglio 1956, n. 1117. Sono
anche  validi  i  certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo  le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi  invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
25   ottobre   1960,  n.  1306,  dovranno  presentare  un  attestato,
rilasciato  dal  Ministero  degli  affari  esteri comprovante la loro
condizione.
    12.  Le  madri,  le  vedove  non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili  di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per  servizio,  debbono esibire un certificato rilasciato dal Sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
    13.  Le  madri  o  le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili  di  caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della
sezione  provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
    14.  Lo  stato  di  coniugato  deve  essere  dimostrato  mediante
l'estratto  per  riassunto  dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
    15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve    essere    comprovato    mediante    specifica    attestazione
dell'amministrazione  da cui il candidato dipende; non e' sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
    16.  Tutti  i  documenti  richiesti dal presente e dal precedente
articolo  debbono  essere  assoggettati  alla imposta di bollo, fatta
eccezione  per  i  documenti  di  cui  al primo comma, numeri 1) e 2)
dell'art.  15  e  di  cui al comma quattordici del presente articolo,
esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
    17.  L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della
buona   condotta,  dell'assenza  di  precedenti  penali,  di  carichi
pendenti,  di  declaratorie  di  fallimento,  di  interdizione  e  di
inabilitazione.