Art. 17.
    1.  Il  Direttore  Generale  degli affari civili, riconosciuta la
regolarita'  delle  operazioni del concorso, approva, con decreto, la
graduatoria.
    2.  Il  Direttore  Generale  degli  affari  civili, con lo stesso
decreto,  ha  facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato,
di  aumentare  fino  alla  misura  del dodici per cento il numero dei
posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a
concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della
formazione della graduatoria.
    3.  La  graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.