Art. 17. 1. Il Direttore Generale degli affari civili, riconosciuta la regolarita' delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria. 2. Il Direttore Generale degli affari civili, con lo stesso decreto, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria. 3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.