Disposizioni generali Art. 2. 1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabili dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto, ovvero gli anni cinquanta, per i soli aspiranti i quali risultino iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.