Disposizioni generali
                               Art. 2.
    1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso  dei requisiti stabili dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5)
della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non  aver  compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto,
ovvero  gli  anni  cinquanta,  per i soli aspiranti i quali risultino
iscritti  nel  registro  dei  praticanti  anteriormente  alla data di
entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.