Art. 3. 1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge; 2) la data e il luogo di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana; 4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima; 5) le eventuali condanne penali riportate; 6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui venne conseguito; 8) il compimento entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 9) l'esclusione di difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. 4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare: a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa erariale di L. 96.000 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 97 - serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T". Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui L. 1.000 per tassa di concorso e L. 2.000 per contributo alle spese di concorso; c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. 6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; 7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; in alternativa puo' applicarsi il disposto di cui all'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, con lettera raccomandata. 9. La comunicazione produrra' effetto dal momento in cui essa perverra' al suddetto Ufficio. 10. Il candidato che presenti personalmente la domanda puo' far legalizzare le fotografie di cui alla lettera c), a cura dell'ufficio ricevente, secondo il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. Diversamente, dovra' allegare alla domanda le due fotografie, di cui una dovra' essere stata incollata su di un supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del candidato e l'altra rechera' esclusivamente sul retro il sigillo e la sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome del candidato. 12. I candidati che si trovino all'estero potranno assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle autorita' consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200. 13. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.