Art. 3.
    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n.  358)  e diretta al Ministero della giustizia - Direzione generale
degli  affari  civili e delle libere professioni - Ufficio notariato,
deve  essere  presentata  al  Procuratore  della Repubblica presso il
tribunale  nella  cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore
di  ufficio  e  nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  La  domanda  si  considera  prodotta  in tempo utile anche se
spedita   al   suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine sopra
stabilito.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
    3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
      1)  le  precise  generalita' (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a  tutti  gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
      2) la data e il luogo di nascita;
      3) il possesso della cittadinanza italiana;
      4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima;
      5) le eventuali condanne penali riportate;
      6)  l'inesistenza  di sentenze di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
      7)  il  possesso  del  diploma di laurea in giurisprudenza, con
l'esatta   menzione  della  data  e  dell'universita'  in  cui  venne
conseguito;
      8)  il  compimento  entro il termine utile per la presentazione
della  domanda  di  ammissione  al  concorso,  della pratica notarile
prescritta,  con  l'indicazione  del relativo periodo e del consiglio
notarile   nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'  stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile  ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
      9)   l'esclusione   di   difetti   che   importino  inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
    4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
      a) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento della tassa
erariale di L. 96.000 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre 1990, per
ammissione  ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento
della  tassa  di  ammissione  agli  esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio  delle  professioni,  di  cui  all'art. 4 della legge 8
dicembre  1956,  n.  1378. Tale versamento sara' effettuato presso un
concessionario  del  servizio di riscossione dei tributi, un istituto
di  credito  ovvero  presso  le Poste Italiane S.p.a., secondo quanto
previsto  dall'art.  4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con
le  modalita'  di  versamento previste dal decreto dirigenziale del 9
dicembre  1997 (in G.U., supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre
97  - serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze -
Dipartimento  delle  entrate - Direzione centrale per la riscossione,
n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 5 gennaio
1998),  indicando il codice tributo "729T". Sono esenti dal pagamento
di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio;
      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio  notarile  della  somma  di L. 3.000, stabilita dall'art. 1,
ultimo  comma,  ultima  parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui  L.  1.000  per  tassa di concorso e L. 2.000 per contributo alle
spese di concorso;
      c) due  fotografie  uguali a colori, formato tessera, di misura
non   superiore   a  centimetri  quattro  per  quattro,  riproducenti
l'effigie  recente  del  candidato,  salvo che si tratti di candidati
ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
    5.  I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o  far  pervenire  la  domanda,  con le quietanze e le fotografie, al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
    6.  La  sottoscrizione  in calce alla domanda puo' essere apposta
dal  candidato  in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
    7.  Nell'ipotesi  di  spedizione  per  posta  o di sottoscrizione
apposta  non  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione  in  calce  alla domanda deve essere autenticata da un
notaio   o   dal   segretario   comunale   del   luogo  di  residenza
dell'aspirante;  in  alternativa  puo'  applicarsi il disposto di cui
all'art.  2,  comma  10,  della  legge  16 giugno 1998, n. 191. Per i
dipendenti  statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel
quale prestano servizio.
    8.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato al
Ministero  della giustizia - Direzione generale degli affari civili e
delle   libere   professioni   -   Ufficio   notariato,  con  lettera
raccomandata.
    9.  La  comunicazione  produrra'  effetto dal momento in cui essa
perverra' al suddetto Ufficio.
    10.  Il  candidato che presenti personalmente la domanda puo' far
legalizzare le fotografie di cui alla lettera c), a cura dell'ufficio
ricevente,  secondo  il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
    11. Diversamente, dovra' allegare alla domanda le due fotografie,
di  cui una dovra' essere stata incollata su di un supporto cartaceo,
con  l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del
candidato e l'altra rechera' esclusivamente sul retro il sigillo e la
sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome
del candidato.
    12.  I candidati che si trovino all'estero potranno assolvere gli
adempimenti  di cui sopra a mezzo delle autorita' consolari, ai sensi
dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
    13.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni  del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.