Art. 4.
    1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal direttore generale della Direzione generale degli affari civili e
delle   libere  professioni  del  Ministero  della  giustizia,  sotto
condizione  dell'accertamento  dei requisiti prescritti e delle altre
condizioni,  in difetto dei quali puo' disporre, in ogni momento, con
decreto motivato, l'esclusione dal concorso.