Art. 4. 1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata dal direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.