Prova di preselezione

                               Art. 5.
    1.  Le  prove  scritte  di  cui  al  successivo  art.  10 saranno
precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque
minuti,  salvo  quanto  indicato  al  successivo art. 6, eseguita con
strumenti  informatici  e  con  assegnazione  ad ogni candidato di un
questionario  di  quarantacinque domande; i candidati sceglieranno la
risposta  che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per
ogni  domanda.  Al  candidato  che risponde in modo esatto a tutte le
domande  viene  attribuito  il  punteggio  formale di 45.585. Ad ogni
domanda  omessa  od  errata e' attribuito il seguente punteggio: 991,
per  la  domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta';
1013,  per  la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato
si  ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni
domanda  difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda
di  media  difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per
ogni  domanda  facile,  omessa  od  errata.  Sulla base del punteggio
conseguito  si formera' la graduatoria di merito, cosi' come previsto
dal  regolamento  di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n.
74,  modificato  dal  decreto  ministeriale 10 novembre 1999, n. 456.
Ogni sessione della preselezione sara' preceduta da una dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
    2. Le domande verteranno sulle materie oggetto del concorso.
    3.  Esse  saranno distribuite per materia ed avranno, per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli
questionari   saranno   generati   mediante  l'impiego  della  stessa
procedura  informatica,  invariata  per  tutte  le sessioni in cui si
articolera' la prova.
    4.  L'archivio  di  tutte  le  domande,  dal quale saranno tratte
quelle  poste  ai  candidati,  verra' pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale - del 13 febbraio 2001, in
conformita' a quanto previsto nel regolamento, di cui al comma 1.
    5.  In  detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data
di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
    6.  Dalla  prova  di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito  l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.