Art. 6. 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione o la spedizione della stessa, saranno assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti. 2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione potra' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.