Art. 7. 1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara' consegnato un attestato, copia del quale - controfirmata per ricevuta dal candidato medesimo - rimarra' alla commissione di esame che provvedera' ad allegarlo al verbale. L'attestato conterra' il numero progressivo di ciascun quesito proposto al candidato (da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonche¨ il testo integrale della risposta selezionata o l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla stampa fornita dal sistema informatico di preselezione. Tale attestato, in originale ed in copia, sara' a firma del presidente o di un componente o di un segretario della commissione di esame.