Art. 7.
    1.  Al  termine  di  ogni  sessione,  a  ciascun  candidato sara'
consegnato un attestato, copia del quale - controfirmata per ricevuta
dal  candidato  medesimo  -  rimarra'  alla  commissione di esame che
provvedera'  ad allegarlo al verbale. L'attestato conterra' il numero
progressivo  di ciascun quesito proposto al candidato (da 1 a 45), il
numero   identificativo   del   quesito   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  nonche¨  il  testo integrale della risposta selezionata o
l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla
stampa   fornita   dal  sistema  informatico  di  preselezione.  Tale
attestato,  in  originale ed in copia, sara' a firma del presidente o
di un componente o di un segretario della commissione di esame.