Art. 8.
    1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione  dalla preselezione saranno tenuti a presentarsi, a pena
di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma quarto, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della
stessa  secondo  quanto  indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 6 aprile 2001.
    2.  In  detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
    3.  La  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale avra' valore di
notificazione a tutti gli effetti.
    4.  Il  calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande,
secondo  l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
    5.  Il  sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra'
luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula,
70, a cura dell'ufficio notariato, previo avviso, a mezzo telegramma,
della  data  e  dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno
facolta' di presenziare.
    6.  I  candidati  che  si presenteranno per sostenere la prova di
preselezione saranno identificati al momento dell'ingresso nei locali
in cui si svolge ogni sessione.
    7.  All'uopo,  esibiranno  uno dei documenti di cui al successivo
art. 12 e ritireranno dal personale la tessera di identificazione.
    8.  Qualora,  per cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una  o  piu' sessioni nella giornata programmata, il Presidente della
commissione   di   esame   stabilira'   la  data  di  rinvio  dandone
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause
di forza maggiore - adeguatamente documentate - la commissione potra'
differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data
originariamente   fissata   per   lo   svolgimento   della  prova  di
preselezione del candidato richiedente.
    9.  La  tessera  di  cui  al, comma 7, da utilizzare in occasione
della  prova  di preselezione, dovra' essere conservata, nell'ipotesi
di  superamento  della  prova in questione, per l'identificazione, ai
fini  delle  successive  prove  di  concorso, secondo quanto previsto
negli articoli 11 e 12.
    10.  I  candidati  non  potranno  avvalersi, durante la prova, di
qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di
qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione a qualsiasi norma
stabilita   per  lo  svolgimento  della  prova  di  preselezione,  la
commissione di esame deliberera' l'immediata esclusione del candidato
dal concorso.