Art. 8. 1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla preselezione saranno tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma quarto, per sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 6 aprile 2001. 2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio. 3. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avra' valore di notificazione a tutti gli effetti. 4. Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande, secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome dei candidati. 5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra' luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a cura dell'ufficio notariato, previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno facolta' di presenziare. 6. I candidati che si presenteranno per sostenere la prova di preselezione saranno identificati al momento dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione. 7. All'uopo, esibiranno uno dei documenti di cui al successivo art. 12 e ritireranno dal personale la tessera di identificazione. 8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo una o piu' sessioni nella giornata programmata, il Presidente della commissione di esame stabilira' la data di rinvio dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause di forza maggiore - adeguatamente documentate - la commissione potra' differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data originariamente fissata per lo svolgimento della prova di preselezione del candidato richiedente. 9. La tessera di cui al, comma 7, da utilizzare in occasione della prova di preselezione, dovra' essere conservata, nell'ipotesi di superamento della prova in questione, per l'identificazione, ai fini delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12. 10. I candidati non potranno avvalersi, durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione a qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la commissione di esame deliberera' l'immediata esclusione del candidato dal concorso.