Art. 9. 1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico; la commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 26 luglio 1995, n. 328. 2. Detta graduatoria verra' trasmessa al Ministero della giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, dal presidente della commissione - unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si compone la preselezione - e sara' resa pubblica mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero. 3. Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2001. In tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione delle modalita' di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi articoli 11 e 12. 4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente. 5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei precedenti commi, avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Qualora, successivamente alla pubblicazione della fissazione delle date per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro svolgimento verra' data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale edita il secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta. 7. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.