Art. 9.
    1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla
prova  di  preselezione  e'  formata dal sistema automatizzato, sulla
base  della  elaborazione  del  programma informatico; la commissione
determina  coloro  che  sono  ammessi  alle  prove  scritte, ai sensi
dell'art.  5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328.
    2.   Detta   graduatoria  verra'  trasmessa  al  Ministero  della
giustizia  Direzione  generale  degli  affari  civili  e delle libere
professioni  -  Ufficio notariato, dal presidente della commissione -
unitamente   ai   verbali,  alla  relazione  finale  ed  ai  supporti
informatici  non  modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si
compone  la  preselezione  - e sara' resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
    3.  Dell'avvenuta  affissione  sara'  data comunicazione mediante
avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8 giugno 2001. In
tale  Gazzetta  si  dara',  inoltre, comunicazione delle modalita' di
convocazione  dei  concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento
delle prove scritte, di cui ai successivi articoli 11 e 12.
    4.  Nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  si dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
    5.  Tale  pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    6.  Qualora,  successivamente alla pubblicazione della fissazione
delle date per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si
siano  svolte  per  qualsiasi  motivo nei giorni indicati a norma del
comma  3,  del  luogo  e delle nuove date del loro svolgimento verra'
data  comunicazione,  mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
edita  il  secondo  venerdi'  successivo  alla  data  prevista per lo
svolgimento dell'ultima prova scritta.
    7.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli
effetti.