Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione di ciascun candidato risultera' dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una per ogni sede con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Le graduatorie saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie di merito per ogni sede e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.