Art. 8.

        Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria

    La  votazione  di  ciascun  candidato  risultera'  dal  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per   ogni   sede   con  l'indicazione  della  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato.
    Le  graduatorie  saranno formate tenendo conto delle precedenze e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  di  merito per ogni sede e dichiarera' i vincitori sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego.
    Le  graduatorie  saranno  affisse all'albo dell'Istituto. Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.