Art. 9. Borsa di studio Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale complessivo non superiore a L. 15.000.000, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio il cui importo, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 settembre 1998, sara' adeguato annualmente agli aumenti di legge. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.