Art. 9.

                           Borsa di studio

    Ai  dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a L. 15.000.000, verra' conferita, ai sensi
e  con  le  modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di
studio  il cui importo, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale
11 settembre 1998, sara' adeguato annualmente agli aumenti di legge.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.