Art. 4.
    Il  presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per  la  pubblicazione.  Dalla  data  di  pubblicazione decorrera' il
termine  previsto  dall'art.  9  del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236,  per  la  presentazione  al  rettore, da parte dei candidati, di
eventuali   istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale
termine,  comunque,  dopo  l'insediamento  della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.