Art. 11.

                             Contributi

    1.  Il  contributo  per  la  frequenza  ai  corsi di dottorato di
ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, fatto salvo
quanto  previsto  dal successivo, comma 2, e' fissato in L. 2.500.000
(1.291,14 euro) per il primo anno di corso, in L. 3.500.000 (1.807,60
euro)  per il secondo anno di corso ed in L. 4.000.000 (2.065,83) per
il  terzo  anno  di  corso. E' inoltre prevista una tassa annua di L.
300.000  (154,94  euro),  per i corsi nei quali sia istituzionalmente
previsto l'uso dei laboratori.
    2.  Sulla  base  della  condizione  economica  autocertificata, i
dottorandi  possono  usufruire  della  riduzione  del  contributo  di
frequenza  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 aprile  1997,  fino  a L. 1.500.000 (774,68 euro) per il
primo ed il secondo anno, fino a L. 2.000.000 (1.032,91) per il terzo
anno di corso.
    3.  La  mancata  presentazione dell'autocertificazione equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
    4.  La  soglia  massima  di ICE per accedere alla riduzione della
tassa  per  la  frequenza  al  corso  di  dottorato  di ricerca e' di
L. 100.000.000   (51.645,69  euro),  secondo  modalita'  definite  al
successivo art. 12.
    5. Non si applica riduzione alla tassa annuale di laboratorio.
    6.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione  al  secondo od al terzo anno di corso, i vincitori di
posto  a titolo oneroso sono tenuti al versamento dei contributi. Per
poter   beneficiare   della   riduzione  dei  contributi,  si  dovra'
effettuare  la  presentazione  dell'autocertificazione  dei  redditi,
percepiti  nell'anno  precedente all'inizio di ciascun anno di corso,
entro  il termine che verra' indicato ai dottorandi, con preavviso di
almeno  quindici  giorni  tramite  raccomandata  a.r.  da  parte  del
servizio post-laurea.