Art. 11. Contributi 1. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, fatto salvo quanto previsto dal successivo, comma 2, e' fissato in L. 2.500.000 (1.291,14 euro) per il primo anno di corso, in L. 3.500.000 (1.807,60 euro) per il secondo anno di corso ed in L. 4.000.000 (2.065,83) per il terzo anno di corso. E' inoltre prevista una tassa annua di L. 300.000 (154,94 euro), per i corsi nei quali sia istituzionalmente previsto l'uso dei laboratori. 2. Sulla base della condizione economica autocertificata, i dottorandi possono usufruire della riduzione del contributo di frequenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, fino a L. 1.500.000 (774,68 euro) per il primo ed il secondo anno, fino a L. 2.000.000 (1.032,91) per il terzo anno di corso. 3. La mancata presentazione dell'autocertificazione equivale a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza. 4. La soglia massima di ICE per accedere alla riduzione della tassa per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di L. 100.000.000 (51.645,69 euro), secondo modalita' definite al successivo art. 12. 5. Non si applica riduzione alla tassa annuale di laboratorio. 6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo od al terzo anno di corso, i vincitori di posto a titolo oneroso sono tenuti al versamento dei contributi. Per poter beneficiare della riduzione dei contributi, si dovra' effettuare la presentazione dell'autocertificazione dei redditi, percepiti nell'anno precedente all'inizio di ciascun anno di corso, entro il termine che verra' indicato ai dottorandi, con preavviso di almeno quindici giorni tramite raccomandata a.r. da parte del servizio post-laurea.