Art. 13. Pubblico dipendente 1. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, puo' essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.