Art. 13.

                         Pubblico dipendente

    1.  Il  pubblico  dipendente,  ammesso  ai  corsi di dottorato di
ricerca,  puo'  essere  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per
tutta  la  durata  del  corso, in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegno  ed  usufruisce  della  borsa  di  studio  ove
ricorrano   le   condizioni   richieste.   Il   periodo   di  congedo
straordinario  e'  utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.