Art. 15. Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca 1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. 2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia al proprio decreto del 13 febbraio 2001, protocollo n. 2096 "Emanazione del regolamento interno in materia di dottorato di ricerca".