Art. 15.

      Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca

    1.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale  ed  e' rilasciato dal rettore che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
    2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al   proprio   decreto   del  13 febbraio  2001,  protocollo  n. 2096
"Emanazione  del  regolamento  interno  in  materia  di  dottorato di
ricerca".