Art. 4. Procedure di valutazione comparativa 1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i punteggi da attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici almeno dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione. Le commissioni, nell'attribuire i punteggi per le prove e i titoli, ne riservano almeno il 60% alle prove di cui al successivo comma. 2. Le prove sono costituite da: a) una prova scritta; b) una prova orale comprendente anche la verifica della buona conoscenza di una o piu' lingue straniere indicate dal candidato nella domanda di ammissione. 3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli: a) curriculum del candidato; b) pubblicazioni scientifiche ed altri titoli. 4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico. 5. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra' affisso al di fuori dei locali ove si e' svolta la prova di valutazione comparativa alla conclusione delle procedure di valutazione. 6. Al termine delle prove di valutazione comparativa le commissioni determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati ammissibili ai corsi. Tale graduatoria sara' esposta all'albo ufficiale dell'istituto. 7. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso. 8. Il decreto di cui al comma precedente e' affisso all'albo dell'ateneo ed e' pubblicato sul sito Internet dello IUAV http://www.iuav.it 9. Gli ammessi ai corsi sono avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 10. I candidati, non ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato, provvederanno a loro cura, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei materiali prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. Lo IUAV non risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei termini e puo' disporne la distruzione.