Art. 4.

                Procedure di valutazione comparativa

    1.  Le  commissioni  giudicatrici  predeterminano i criteri della
valutazione  comparativa  dei  candidati,  le  prove  da  svolgere, i
punteggi  da  attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici
almeno  dieci giorni prima dell'avvio della procedura di valutazione.
Le  commissioni,  nell'attribuire i punteggi per le prove e i titoli,
ne riservano almeno il 60% alle prove di cui al successivo comma.
    2. Le prove sono costituite da:
      a) una prova scritta;
      b) una  prova  orale comprendente anche la verifica della buona
conoscenza  di  una  o  piu'  lingue straniere indicate dal candidato
nella domanda di ammissione.
    3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli:
      a) curriculum del candidato;
      b) pubblicazioni scientifiche ed altri titoli.
    4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
    5.  L'elenco  degli ammessi alla prova orale verra' affisso al di
fuori dei locali ove si e' svolta la prova di valutazione comparativa
alla conclusione delle procedure di valutazione.
    6.   Al   termine  delle  prove  di  valutazione  comparativa  le
commissioni  determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammissibili   ai  corsi.  Tale  graduatoria  sara'  esposta  all'albo
ufficiale dell'istituto.
    7.  Il  rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
    8.  Il  decreto  di  cui  al comma precedente e' affisso all'albo
dell'ateneo   ed   e'   pubblicato   sul  sito  Internet  dello  IUAV
http://www.iuav.it
    9.  Gli  ammessi  ai corsi sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
    10.  I  candidati,  non  ammessi  alla  frequenza  dei  corsi  di
dottorato,  provvederanno  a  loro  cura, entro quindici giorni dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di merito, al ritiro dei materiali
prodotti  (titoli  e  pubblicazioni)  in  occasione  della domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa. Lo IUAV non risponde dei
materiali che non siano stati ritirati nei termini e puo' disporne la
distruzione.