Art. 6.

                        Rinunce dei vincitori

    1.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra'
eventualmente disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria di cui al comma 6 dell'art. 4. In
caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra'
esercitare  opzione  per  uno solo dei corsi di dottorato nei termini
indicati nella lettera con la quale sara' comunicata l'ammissione.