Art. 6. Rinunce dei vincitori 1. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra' eventualmente disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 6 dell'art. 4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra' esercitare opzione per uno solo dei corsi di dottorato nei termini indicati nella lettera con la quale sara' comunicata l'ammissione.