Art. 8.

                Determinazione delle borse di studio

    1.  Per  ciascun corso di dottorato sono previste borse di studio
pari al 50% dei posti banditi.
    2.  Le  borse  di  studio,  assegnate  per  il triennio, ciascuna
dell'importo  annuo  di  L.  20.450.000 (10.561,54 euro) al lordo dei
contributi   previdenziali,   sono   assegnate   previa   valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria di cui ai precedenti art. 4, comma 6, e art. 7. A parita'
di   merito   prevale   la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 116
del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
    3. Ai sensi del decreto ministeriale, 11 settembre 1998, articoli
1  e  2, le borse saranno soggette ai versamenti dei contributi della
gestione separata Istituto nazionale previdenza sociale.
    4. La mancata presentazione dell'autocertificazione (allegato 3),
da  effettuare  con  le modalita' dell'art. 3, comma 3, equivale alla
preventiva rinuncia alla borsa di studio.
    5. La soglia massima di ICE per poter ottenere la borsa di studio
e' di L. 100.000.000 (51.645,69 euro).
    6. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%.
    7.  La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno accademico
successivo,  salvo che non sia sopravvenuta incompatibilita' o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 14.
    8. I dottorandi, vincitori di borsa di studio, sono esonerati dai
contributi per la frequenza dei corsi di cui all'art. 11.