Art. 8. Determinazione delle borse di studio 1. Per ciascun corso di dottorato sono previste borse di studio pari al 50% dei posti banditi. 2. Le borse di studio, assegnate per il triennio, ciascuna dell'importo annuo di L. 20.450.000 (10.561,54 euro) al lordo dei contributi previdenziali, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria di cui ai precedenti art. 4, comma 6, e art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni. 3. Ai sensi del decreto ministeriale, 11 settembre 1998, articoli 1 e 2, le borse saranno soggette ai versamenti dei contributi della gestione separata Istituto nazionale previdenza sociale. 4. La mancata presentazione dell'autocertificazione (allegato 3), da effettuare con le modalita' dell'art. 3, comma 3, equivale alla preventiva rinuncia alla borsa di studio. 5. La soglia massima di ICE per poter ottenere la borsa di studio e' di L. 100.000.000 (51.645,69 euro). 6. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio dei docenti, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. 7. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non sia sopravvenuta incompatibilita' o vi sia stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 14. 8. I dottorandi, vincitori di borsa di studio, sono esonerati dai contributi per la frequenza dei corsi di cui all'art. 11.