Allegato n. 4

                                  (Parte  integrante del bando per la
                                  valutazione comparativa, per titoli
                                  ed esami, per l'ammissione ai corsi
                                  di   dottorato   di   ricerca  anno
                                  accademico 2001/2002). Legenda.

    Nota  1.  Per candidato che costituisce nucleo familiare autonomo
si  intende  colui  che  risulta  nello stato di famiglia quale unico
componente. Devono ricorrere, inoltre, contemporaneamente le seguenti
condizioni:  a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia
di  origine  da almeno un anno alla data dell'emanazione del bando di
valutazione comparativa per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca; b) l'alloggio nel quale il candidato risiede
non  puo'  essere di proprieta' di un componente del nucleo familiare
di  origine;  c)  possedere un reddito da lavoro non inferiore a lire
10.800.000.
    Nel  caso non sussistano le condizioni sopra indicate, il reddito
da dichiarare e' quello della famiglia di origine.
    Il  candidato  che ha contratto matrimonio o costituisce un nuovo
nucleo alla data di emanazione del bando deve barrare il NO.
    Nota  2.  Per  ciascun  percettore  va indicato: parentela con il
candidato, totale reddito netto, totale patrimonio e codice fiscale.
    I   valori   economici   vanno   riportati   in   lire   e  senza
arrotondamento.  Per  percettore  si intende il componente del nucleo
familiare  che  risulta  titolare  di  reddito a qualsiasi titolo e/o
pensione  e/o  patrimonio  (sia  immobiliare che mobiliare) anche per
possesso  di  quote  parziali  di fabbricati e/o qualsiasi importo di
depositi  bancari  (conto  corrente,  libretto,  altro)  e/o depositi
postali.  I redditi ed i patrimoni di componenti del nucleo familiare
non  piu' presenti (per qualsiasi motivo) nello stato di famiglia del
candidato  alla  data  dell'emanazione del bando, pur percepiti dalla
famiglia  e  posseduti  entro il 31 dicembre 1999, non vanno presi in
considerazione.
Colonna dedicata ai redditi.
    I  redditi  cui  fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno
1999  e  vanno  indicati  al  netto  dell'imposta  che  risulta nella
dichiarazione dei redditi. Non sono presi in considerazione i redditi
soggetti  a  tassazione  separata, di cui all'art. l6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 e modificazioni.
    I  redditi  dei  fratelli e delle sorelle del richiedente facenti
parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell'indicatore
della  condizione  economica  nella  misura  del 50% e in tale misura
vanno indicati.
    Le componenti del reddito di valore negativo sono considerate, ai
fini del calcolo, pari a zero.
    Nel  caso  il  reddito dei percettori derivi da lavoro dipendente
e/o  assimilato  e/o  da  fabbricati o terreni (questi ultimi che non
siano   utilizzati   per   l'impresa   agricola)   sara'  sufficiente
considerare  gli importi indicati nelle seguenti caselle, per ciascun
tipo di dichiarazione presentata:
      CUD:  si  sottrae  dal reddito da lavoro dipendente (casella 1)
l'importo relativo alle ritenute (casella 9);
      modello  730: si sottrae dal reddito complessivo (casella 6 del
prospetto  di  liquidazione) l'imposta netta (casella 21 del medesimo
prospetto);  modello  UNICO: si sottrae dal reddito complessivo (rigo
RN5 col. 3) l'imposta netta (rigo RN18).
    Nel  caso siano presenti nel nucleo redditi diversi da quelli fin
qui  descritti  si  dovra'  tenere  conto  distintamente  di ciascuna
tipologia   reddituale,   secondo  le  indicazioni  sottoriportate  e
sottraendo il valore dell'imposta netta dovuta sui redditi di ciascun
percettore:
      lavoro   autonomo  e/o  da  impresa  individuale:  si  utilizza
l'importo  corrispondente che risulta nella dichiarazione dei redditi
ovvero,  se maggiore,  quanto desunto dall'applicazione dei parametri
di cui alla legge n. 549/1995;
      altri  redditi  imponibili  IRPEE: l'importo corrispondente che
risulta dalla dichiarazione dei redditi;
      reddito   agricolo  e/o  da  allevamento:  si  assume  la  base
imponibile  determinata  ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto
dei  costi  relativi  al  personale  a qualunque titolo utilizzato. I
terreni  non  coltivati  o  quelli destinati a colture foraggere e di
cereali  reimpiegati  nell'alimentazione del bestiame dell'impresa di
allevamento non vanno considerati;
Reddito da partecipazione:
    l  - in societa' di capitale fino al dieci per cento del capitale
sociale  si considera la base degli utili e dividendi distribuiti che
risultano nella dichiarazione dei redditi.
    2  -  per  le  partecipazioni  in  societa' di capitale in misura
superiore  al  dieci  per  cento  (riferito ad ogni eventuale singola
societa') si considera: a) S.P.A. o S.A.Y.A. il reddito dichiarato ai
fini  I.R.P.E.F. dalla societa', come risulta dalla dichiarazione dei
redditi,  per  la  quota di azioni possedute sul capitale sociale; b)
S.R.L.:   il maggior   valore  tra  il  reddito  dichiarato  ai  fini
I.R.P.E.G.  e  quello  definito  sulla  base  dei  parametri  di  cui
all'art. 3 della legge n. 549/1995, per la quota di partecipazione al
capitale sociale.
    3  -  in  societa'  di  persone,  in  associazioni  tra persone e
assimilate,  in  impresa  familiare: il maggior valore tra il reddito
dichiarato   dalla  societa'  e/o  dall'impresa  familiare  e  quello
definito  sulla  base  dei  parametri  di cui all'art. 3 della citata
legge  n. 549/1995,  moltiplicato per la quota di partecipazione agli
utili.
Colonna dedicata al patrimonio.
    Per  patrimonio  si  intende la somma di patrimonio immobiliare e
mobiliare relativa ad ogni percettore.
    Il  patrimonio  dei  fratelli  e  delle  sorelle  del richiedente
facenti   parte  del  nucleo  familiare  concorrono  alla  formazione
dell'indicatore  della condizione economica nella misura del 50% e in
tale misura va indicato.
    Le componenti del patrimonio di valore negativo sono considerate,
al fine del calcolo, pari a zero.
    Nel  caso  il nucleo familiare non disponga di casa di proprieta'
va  considerata  la  parte  di patrimonio che eccede i 100 milioni di
lire:
      A)  patrimonio  immobiliare: fabbricati e terreni fabbricabili:
il  valore  catastale utilizzato ai fini ICI al 3l dicembre del 1999.
E'  esclusa  la  prima  casa  di  residenza.  Nel  caso di fabbricati
appartenenti  alle  categorie  catastali  Al  -  A8  - A9, se casa di
residenza,  si deve indicare il 50% del valore imponibile definito ai
fini ICI. Si tenga presente che vanno considerati proprietari anche i
titolari  di  casa  in cooperativa a proprieta' indivisa. Il possesso
della  "nuda  proprieta'"  non  costituisce  parte  del patrimonio da
dichiarare.
    Patrimoni   posseduti  all'estero:  valutati  solo  nel  caso  di
fabbricati  uso abitativo e calcolati in base al valore convenzionale
di lire un milione mq.
    Terreni  agricoli  non destinati all'uso dell'impresa "agricola o
non  direttamente  coltivati:  il valore catastale utilizzato ai fini
ICI al 31 dicembre 1999.
      B)  patrimonio mobiliare: depositi bancari e postali, titoli di
stato,  obbligazioni,  certificati  di  deposito,  buoni fruttiferi e
assimilati:  si  prende  in  considerazione  il valore nominale delle
consistenze al 31 dicembre 1999.
    Fondi  di  investimento:  quote OICVM e SICAV - consistenza delle
quote  possedute  al  31 dicembre  1999,  valutata  secondo  l'ultima
quotazione 1999 della borsa valori di Milano.
    Partecipazioni  in  societa' di capitale: per le societa' quotate
in  borsa  la  valutazione  avviene  con riferimento alla consistenza
delle   azioni   possedute  al  31 dicembre  1999,  secondo  l'ultima
quotazione  della  Borsa  valori  di Milano dello stesso anno; per le
societa'  non  quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore
del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla
data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.
    Partecipazioni  in  societa'  di  persone,  in  associazione  tra
persone  o  assimilate  (ad  eccezione dell'impresa familiare): vanno
indicate  solo  se  la  societa'  o  associazione  e'  tenuta,  dalla
normativa fiscale, alla redazione del bilancio d'esercizio, anche per
opzione.   In  tal  caso  l'indicazione  corrisponde  al  valore  del
patrimonio  netto  (che  risulta  dall'ultimo bilancio approvato alla
data   di   emanazione   del   bando)   moltiplicato   la   quota  di
partecipazione.
    Per  i  redditi percepiti all'estero ed i relativi patrimoni alla
data  del  31 dicembre  1999,  si  considera il tasso di cambio medio
dello  stesso  anno  ed  il  valore  ottenuto  va corretto, per paesi
diversi da quelli membri dell'Unione europea, in relazione al reddito
nazionale a parita' di potere d'acquisto.
    Comunque, per i patrimoni disponibili all'estero ed i redditi che
non  risultano  nella  dichiarazione  presentata  in  Italia,  non e'
possibile  avvalersi  della  facolta'  di  autocertiticazione,  ma e'
necessario esibire la relativa documentazione.
    Nota  3.  Il  numero dei componenti da indicare fa riferimento al
nucleo familiare convenzionale. Fanno parte del nucleo convenzionale,
oltre  al  candidato,  tutti  coloro,  anche non legati da vincolo di
parentela,  che  rientrano  nello stato famiglia dello studente, alla
data  dell'emanazione  del  presente  bando.  Nel  caso  di  figli di
genitori separati o divorziati, per cui esista atto, si considerano i
componenti  del  nucleo  familiare  in  cui e' compreso il candidato.
Fanno  parte  del nucleo convenzionale anche i genitori del candidato
(e gli altri figli a carico) nel caso non risultino conviventi con il
candidato ma non esista atto di separazione o di divorzio.