Allegato n. 4 (Parte integrante del bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno accademico 2001/2002). Legenda. Nota 1. Per candidato che costituisce nucleo familiare autonomo si intende colui che risulta nello stato di famiglia quale unico componente. Devono ricorrere, inoltre, contemporaneamente le seguenti condizioni: a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine da almeno un anno alla data dell'emanazione del bando di valutazione comparativa per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; b) l'alloggio nel quale il candidato risiede non puo' essere di proprieta' di un componente del nucleo familiare di origine; c) possedere un reddito da lavoro non inferiore a lire 10.800.000. Nel caso non sussistano le condizioni sopra indicate, il reddito da dichiarare e' quello della famiglia di origine. Il candidato che ha contratto matrimonio o costituisce un nuovo nucleo alla data di emanazione del bando deve barrare il NO. Nota 2. Per ciascun percettore va indicato: parentela con il candidato, totale reddito netto, totale patrimonio e codice fiscale. I valori economici vanno riportati in lire e senza arrotondamento. Per percettore si intende il componente del nucleo familiare che risulta titolare di reddito a qualsiasi titolo e/o pensione e/o patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) anche per possesso di quote parziali di fabbricati e/o qualsiasi importo di depositi bancari (conto corrente, libretto, altro) e/o depositi postali. I redditi ed i patrimoni di componenti del nucleo familiare non piu' presenti (per qualsiasi motivo) nello stato di famiglia del candidato alla data dell'emanazione del bando, pur percepiti dalla famiglia e posseduti entro il 31 dicembre 1999, non vanno presi in considerazione. Colonna dedicata ai redditi. I redditi cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno 1999 e vanno indicati al netto dell'imposta che risulta nella dichiarazione dei redditi. Non sono presi in considerazione i redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. l6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e modificazioni. I redditi dei fratelli e delle sorelle del richiedente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione economica nella misura del 50% e in tale misura vanno indicati. Le componenti del reddito di valore negativo sono considerate, ai fini del calcolo, pari a zero. Nel caso il reddito dei percettori derivi da lavoro dipendente e/o assimilato e/o da fabbricati o terreni (questi ultimi che non siano utilizzati per l'impresa agricola) sara' sufficiente considerare gli importi indicati nelle seguenti caselle, per ciascun tipo di dichiarazione presentata: CUD: si sottrae dal reddito da lavoro dipendente (casella 1) l'importo relativo alle ritenute (casella 9); modello 730: si sottrae dal reddito complessivo (casella 6 del prospetto di liquidazione) l'imposta netta (casella 21 del medesimo prospetto); modello UNICO: si sottrae dal reddito complessivo (rigo RN5 col. 3) l'imposta netta (rigo RN18). Nel caso siano presenti nel nucleo redditi diversi da quelli fin qui descritti si dovra' tenere conto distintamente di ciascuna tipologia reddituale, secondo le indicazioni sottoriportate e sottraendo il valore dell'imposta netta dovuta sui redditi di ciascun percettore: lavoro autonomo e/o da impresa individuale: si utilizza l'importo corrispondente che risulta nella dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 549/1995; altri redditi imponibili IRPEE: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi; reddito agricolo e/o da allevamento: si assume la base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato. I terreni non coltivati o quelli destinati a colture foraggere e di cereali reimpiegati nell'alimentazione del bestiame dell'impresa di allevamento non vanno considerati; Reddito da partecipazione: l - in societa' di capitale fino al dieci per cento del capitale sociale si considera la base degli utili e dividendi distribuiti che risultano nella dichiarazione dei redditi. 2 - per le partecipazioni in societa' di capitale in misura superiore al dieci per cento (riferito ad ogni eventuale singola societa') si considera: a) S.P.A. o S.A.Y.A. il reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. dalla societa', come risulta dalla dichiarazione dei redditi, per la quota di azioni possedute sul capitale sociale; b) S.R.L.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.G. e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995, per la quota di partecipazione al capitale sociale. 3 - in societa' di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare: il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla societa' e/o dall'impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'art. 3 della citata legge n. 549/1995, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili. Colonna dedicata al patrimonio. Per patrimonio si intende la somma di patrimonio immobiliare e mobiliare relativa ad ogni percettore. Il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del richiedente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione economica nella misura del 50% e in tale misura va indicato. Le componenti del patrimonio di valore negativo sono considerate, al fine del calcolo, pari a zero. Nel caso il nucleo familiare non disponga di casa di proprieta' va considerata la parte di patrimonio che eccede i 100 milioni di lire: A) patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni fabbricabili: il valore catastale utilizzato ai fini ICI al 3l dicembre del 1999. E' esclusa la prima casa di residenza. Nel caso di fabbricati appartenenti alle categorie catastali Al - A8 - A9, se casa di residenza, si deve indicare il 50% del valore imponibile definito ai fini ICI. Si tenga presente che vanno considerati proprietari anche i titolari di casa in cooperativa a proprieta' indivisa. Il possesso della "nuda proprieta'" non costituisce parte del patrimonio da dichiarare. Patrimoni posseduti all'estero: valutati solo nel caso di fabbricati uso abitativo e calcolati in base al valore convenzionale di lire un milione mq. Terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa "agricola o non direttamente coltivati: il valore catastale utilizzato ai fini ICI al 31 dicembre 1999. B) patrimonio mobiliare: depositi bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati: si prende in considerazione il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 1999. Fondi di investimento: quote OICVM e SICAV - consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 1999, valutata secondo l'ultima quotazione 1999 della borsa valori di Milano. Partecipazioni in societa' di capitale: per le societa' quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 1999, secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dello stesso anno; per le societa' non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione. Partecipazioni in societa' di persone, in associazione tra persone o assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare): vanno indicate solo se la societa' o associazione e' tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio d'esercizio, anche per opzione. In tal caso l'indicazione corrisponde al valore del patrimonio netto (che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di emanazione del bando) moltiplicato la quota di partecipazione. Per i redditi percepiti all'estero ed i relativi patrimoni alla data del 31 dicembre 1999, si considera il tasso di cambio medio dello stesso anno ed il valore ottenuto va corretto, per paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, in relazione al reddito nazionale a parita' di potere d'acquisto. Comunque, per i patrimoni disponibili all'estero ed i redditi che non risultano nella dichiarazione presentata in Italia, non e' possibile avvalersi della facolta' di autocertiticazione, ma e' necessario esibire la relativa documentazione. Nota 3. Il numero dei componenti da indicare fa riferimento al nucleo familiare convenzionale. Fanno parte del nucleo convenzionale, oltre al candidato, tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che rientrano nello stato famiglia dello studente, alla data dell'emanazione del presente bando. Nel caso di figli di genitori separati o divorziati, per cui esista atto, si considerano i componenti del nucleo familiare in cui e' compreso il candidato. Fanno parte del nucleo convenzionale anche i genitori del candidato (e gli altri figli a carico) nel caso non risultino conviventi con il candidato ma non esista atto di separazione o di divorzio.