Art. 10.

        Formazione e approvazione della graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 9.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle prove scritte di cui al precedente art. 5, del voto
conseguito nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
    Detta  graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente  ed  entro  tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.