Art. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando della valutazione comparativa, citato nelle premesse, la commissione giudicatrice nella prima convocazione e' tenuta a: 1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2) predeterminare i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono pubblicizzate almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.