Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 6,  comma 1,  del  bando  della  valutazione
comparativa, citato nelle premesse, la commissione giudicatrice nella
prima convocazione e' tenuta a:
      1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      2)  predeterminare  i  criteri  di massima e le procedure della
valutazione  comparativa  dei  candidati.  Tali  determinazioni  sono
pubblicizzate almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione stessa.