Art. 3.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto   direttorale   di   nomina  delle  commissioni  giudicatrici
decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno  1995,  n. 236, per la presentazione al direttore, da parte
dei  candidati,  di  eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Pisa, 19 febbraio 2001
Il direttore: Varaldo