Art. 5. T i t o l i Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare i titoli che intendono presentare per la valutazione, nonche' elenco degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come di seguito specificato: A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado fino ad un massimo di 2 punti cosi' ripartito: con votazione da 60/100 a 75/100 o da 36/60 a 45/60 - punti 0,5; con votazione da 76/100 a 89/100 o da 46/60 a 53/60 - punti 1; con votazione da 90/100 a 99/100 o da 54/60 a 59/60 - punti 1,5; con votazione 100/100 o 60/60 - punti 2; B) per titoli scolastici quali: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione fino ad un massimo di punti 2; C) attivita' lavorativa attinente alla categoria oggetto della selezione o le ex qualifiche confluite nella stessa (ex quinta e ex sesta) relative all'area amministrativa prevista dal presente bando, punti 1,5 per semestre, fino od un massimo di punti 6. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono essere prodotti in carta semplice entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande, in originale o in copia autenticata, ovvero in fotocopia correlata da una dichiarazione di conformita' all'originale (allegato B) ovvero il candidato potra' produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato B) che riporti gli elementi significativi contenuti in tali documenti. Dette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Comunita' europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R. n. 223/1989, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968.