Art. 5.

                             T i t o l i

    Alla  domanda  di  ammissione  al  concorso  i candidati dovranno
allegare  i  titoli  che  intendono  presentare  per  la valutazione,
nonche'  elenco  degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un
punteggio  complessivo  non  superiore  a  un  terzo  del  totale del
punteggio, cosi' come di seguito specificato:
      A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado fino ad un
massimo di 2 punti cosi' ripartito:
con votazione da 60/100 a 75/100 o da 36/60 a 45/60 - punti 0,5;
con votazione da 76/100 a 89/100 o da 46/60 a 53/60 - punti 1;
con votazione da 90/100 a 99/100 o da 54/60 a 59/60 - punti 1,5;
con votazione 100/100 o 60/60 - punti 2;
      B) per  titoli scolastici quali: diploma universitario, laurea,
dottorato  di ricerca o scuola di specializzazione fino ad un massimo
di punti 2;
      C) attivita'  lavorativa attinente alla categoria oggetto della
selezione  o  le ex qualifiche confluite nella stessa (ex quinta e ex
sesta)  relative all'area amministrativa prevista dal presente bando,
punti 1,5 per semestre, fino od un massimo di punti 6.
    I  titoli dei quali il candidato richiede la valutazione, debbono
essere  prodotti  in  carta  semplice  entro  il  termine di scadenza
stabilito per la presentazione delle domande, in originale o in copia
autenticata,  ovvero  in  fotocopia correlata da una dichiarazione di
conformita'  all'originale  (allegato  B)  ovvero il candidato potra'
produrre  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 403/1998 (allegato B) che riporti gli
elementi   significativi   contenuti   in   tali   documenti.   Dette
dichiarazioni  sostitutive  possono  essere  utilizzate  da cittadini
italiani e della Comunita' europea.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con d.P.R. n. 223/1989, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive  di  cui  sopra limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare   stati,   fatti  e  qualita'  personali  certificabili  o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dai  controlli sopra indicati emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.