Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste nel precedente art. 8.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale
e del punteggio attribuito ai titoli.
    La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con provvedimento del
Direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di  Verona.  Dalla  data  della  pubblicazione decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla  pubblicazione e, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancia, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.