Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale   decorrono   i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9  del
decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
      Urbino, 21 febbraio 2001
                                                   Il rettore: Bo